Art. 2. L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ha lo scopo di: a) riunire in un'unica associazione tutti coloro che hanno partecipato, con azione diretta personale, alla guerra partigiana contro il nazi-fascismo per la liberazione d'Italia; b) riunire tutti coloro che, lottando contro i nazi-fascisti, hanno contribuito a ridare al nostro Paese la liberta' ed a favorire un regime di vera democrazia al fine di impedire, per il futuro, il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e di assolutismo; c) agire con energia per continuare a combattere a fianco delle armate regolari di liberazione, intensificando la lotta perche' abbia termine l'occupazione tedesca e fascista; d) valorizzare la guerra partigiana per il riscatto della Patria dal servaggio tedesco e per la riconquista della liberta'; e) valorizzare nel campo nazionale ed internazionale il contributo effettivo portato alla causa della liberta' dall'azione dei partigiani; f) glorificare i Caduti nella lotta partigiana e perpetuarne la memoria; g) far valere e tutelare il diritto acquisito dai partigiani di partecipare in prima linea alla ricostruzione materiale e morale del Paese; h) risaldare e sviluppare i vincoli di cameratismo e di fratellanza tra i partigiani; i) impiegare ogni forma di assistenza allo scopo di recare aiuti morali e materiali ai soci ed alle famiglie dei Caduti e di coloro che soffrono nella lotta antinazi-fascista per la liberta'; l) promuovere la creazione dei centri ed organismi di produzione e di lavoro che contribuiscano a lenire la disoccupazione.