Art. 20. L'ammissione dei soci e' deliberata dal Comitato provinciale. La domanda di iscrizione, redatta su apposita scheda dell'Associazione, deve essere corredata dal certificato rilasciato dalle autorita' competenti ai sensi di legge e presentata al Comitato comunale. In via provvisoria possono essere accolte anche le domaende di coloro che, pur avendo i requisiti per ottenere il certificato di cui sopra, non ne siano ancora in possesso. Tali domande saranno definitivamente accettate solo alla presentazione del richiesto certificato ed in seguito a deliberazione de Comitato provinciale. Quando speciali circostanze lo richiedano, il Comitato nazionale ha il diritto di intervenire in merito all'ammissione dei soci, anche dopo che sia gia' intervenuta la deliberazione dei Comitati provinciali.