(Statuto dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia-art. 20)
                              Art. 20. 
 
  L'ammissione dei soci e' deliberata dal  Comitato  provinciale.  La
domanda di iscrizione, redatta su apposita scheda  dell'Associazione,
deve essere corredata  dal  certificato  rilasciato  dalle  autorita'
competenti ai sensi di legge e presentata al Comitato comunale. 
 
  In via provvisoria possono essere  accolte  anche  le  domaende  di
coloro che, pur avendo i requisiti per ottenere il certificato di cui
sopra,  non  ne  siano  ancora  in  possesso.  Tali  domande  saranno
definitivamente  accettate  solo  alla  presentazione  del  richiesto
certificato ed in seguito a deliberazione de Comitato provinciale. 
 
  Quando speciali circostanze lo richiedano, il Comitato nazionale ha
il diritto di intervenire in merito all'ammissione  dei  soci,  anche
dopo  che  sia  gia'  intervenuta  la  deliberazione   dei   Comitati
provinciali.