Art. 26. L'organo competente a pronunziarsi in merito ai provvedimenti di cui ai precedenti articoli 24 e 25 e' il Comitato provinciale. Gli addebiti debbono essere comunicati al socio del Comitato provinciale per lettera raccomandata, con invito a presentare le proprie giustificazioni entro il termine di venti giorni. Le decisioni vanno pure notificate all'interessato a mezzo raccomandata. Contro i provvedimenti presi a suo carico, il socio puo' ricorrere al Comitato nazionale entro trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento mediante lettera raccomandata.