(Statuto dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia-art. 26)
                              Art. 26. 
 
  L'organo competente a pronunziarsi in merito  ai  provvedimenti  di
cui ai precedenti articoli 24 e 25 e' il Comitato provinciale. 
 
  Gli addebiti  debbono  essere  comunicati  al  socio  del  Comitato
provinciale per lettera raccomandata,  con  invito  a  presentare  le
proprie  giustificazioni  entro  il  termine  di  venti  giorni.   Le
decisioni vanno pure notificate all'interessato a mezzo raccomandata. 
 
  Contro i provvedimenti presi a suo carico, il socio puo'  ricorrere
al Comitato nazionale entro trenta giorni dalla data  della  notifica
del provvedimento mediante lettera raccomandata.