(Statuto dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
  L'Associazione provvede ai suoi scopi con le entrate  patrimoniali,
con le quote sociali, con gli eventuali contributi dello Stato  e  di
altri enti o di privati e con il concorso di  enti  di  assistenza  e
patriottici.