Art. 28. La quota mensile di associazione e' fissata a lire due da versarsi direttamente alle Sezioni comunali le quali rimetteranno il venti per cento di ogni quota al Comitato provinciale che a sua volta inviera' la meta' dell'importo al Comitato nazionale unitamente agli elenchi degll'iscritti. L'ammontare dell'importo della tessera, da rinnovarsi annualmente, fissato in lire dieci, dovra' essere riscosso dalle sezioni comunali all'atto dell'iscrizione e sara' versato al Comitato nazionale. Detta somma sara' restituita all'aspirante nel caso che la sua domanda di iscrizione venga respinta.