(Statuto dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
  Le nomine  alle  varie  cariche  sociali  vengono  fatte  dai  soci
regolarmente iscritti e, nei casi previsti dagli articoli 4 e 8,  dai
delegati delle Sezioni comunali. 
 
  Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto ed a voto  diretto
secondo le norme che  verranno  a  suo  tempo  emanate  dal  Comitato
nazionale in relazione ai principi della rappresentanza democratica. 
 
  Tutti i soci possono essere eletti  alle  cariche  sociali  e  sono
rieleggibili. 
 
  I membri supplenti hanno diritto ad intervenire alle riunioni senza
voto. Essi entrano in funzione, in ordine di anzianita', nel caso  di
vacanza di una carica in ciascuno degli organi direttivi.