Art. 29. Le nomine alle varie cariche sociali vengono fatte dai soci regolarmente iscritti e, nei casi previsti dagli articoli 4 e 8, dai delegati delle Sezioni comunali. Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto ed a voto diretto secondo le norme che verranno a suo tempo emanate dal Comitato nazionale in relazione ai principi della rappresentanza democratica. Tutti i soci possono essere eletti alle cariche sociali e sono rieleggibili. I membri supplenti hanno diritto ad intervenire alle riunioni senza voto. Essi entrano in funzione, in ordine di anzianita', nel caso di vacanza di una carica in ciascuno degli organi direttivi.