(Statuto dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
  L'Associazione ha sede in Roma. 
 
  Nei capoluoghi di provincia, quando vi siano almeno cento  iscritti
nella provincia, si costituiranno Direzioni provinciali. 
 
  Nei comuni  nei  quali  vi  siano  almeno  venti  iscritti  saranno
costituite Sezioni comunali. 
 
  I soci della provincia o del comune che non raggiungono  il  numero
minimo di iscritti, saranno associati rispettivamente alla  Direzione
provinciale o alla Sezione comunale  piu'  vicina  per  affinita'  di
interessi economici.