Art. 3. L'Associazione ha sede in Roma. Nei capoluoghi di provincia, quando vi siano almeno cento iscritti nella provincia, si costituiranno Direzioni provinciali. Nei comuni nei quali vi siano almeno venti iscritti saranno costituite Sezioni comunali. I soci della provincia o del comune che non raggiungono il numero minimo di iscritti, saranno associati rispettivamente alla Direzione provinciale o alla Sezione comunale piu' vicina per affinita' di interessi economici.