Art. 30. L'esercizio finanziario corrisponde, a tutti gli effetti, all'anno solare. Entro il 31 ottobre i Comitati comunali, i Comitati provinciali ed il Comitato nazionale compileranno il proprio bilancio di previsione per l'anno seguente ed entro il mese di febbraio redigeranno il conto consuntivo con annesso stato patrimoniale. I bilanci di previsione prima della fine dell'anno ed il conto consuntivo con gli annessi stati patrimoniali non oltre il 30 aprile, saranno sottoposti all'approvazione delle rispettive assemblee comunali, provinciali e nazionale. I bilanci di previsione diventano esecutivi ed i conti consuntivi si rendono definitivi se, inviati per la ratifica ai competenti organi, non siano restituiti con osservazione nel termine di trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti relativi. Le funzioni contabili ed amministrative ed i servizi di tesoreria dell'Ente sono disciplinati dalle norme che regolano l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato.