(Statuto dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia-art. 30)
                              Art. 30. 
 
  L'esercizio finanziario corrisponde, a tutti gli effetti,  all'anno
solare. 
 
  Entro il 31 ottobre i Comitati comunali, i Comitati provinciali  ed
il Comitato nazionale compileranno il proprio bilancio di  previsione
per l'anno seguente ed entro il mese di febbraio redigeranno il conto
consuntivo con annesso stato patrimoniale. 
 
  I bilanci di previsione prima della  fine  dell'anno  ed  il  conto
consuntivo con gli annessi stati patrimoniali non oltre il 30 aprile,
saranno  sottoposti  all'approvazione  delle   rispettive   assemblee
comunali, provinciali e nazionale. 
 
  I bilanci di previsione diventano esecutivi ed i  conti  consuntivi
si rendono definitivi se,  inviati  per  la  ratifica  ai  competenti
organi, non siano restituiti con osservazione nel termine  di  trenta
giorni dalla data del ricevimento degli atti relativi. 
 
  Le funzioni contabili ed amministrative ed i servizi  di  tesoreria
dell'Ente   sono    disciplinati    dalle    norme    che    regolano
l'amministrazione del patrimonio e  la  contabilita'  generale  dello
Stato.