Art. 4. L'Assemblea nazionale e' composta dei delegati delle Sezioni comunali. Ogni Sezione comunale invia un proprio delegato; se i soci sono piu' di cento, puo' inviare un delegato ogni cento soci o frazione superiore ai cinquanta. L'Assemblea nazionale e' convocata dal Comitato nazionale almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale con un preavviso di almeno quindici giorni. Deve inoltre essere convocata dal Comitato nazionale quando se ne ravvisi la necessita' o quando ne e' fatta richiesta motivata dalle Sezioni comunali rappresentanti almeno un decimo dei soci. Le deliberazioni dell'Assemblea nazionale sono prese a maggioranza di voti e con la presenza dei delegati delle Sezioni comunali rappresentanti almeno la meta' dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Il presidente dell'Assemblea nazionale e' eletto di volta in volta. L'Assemblea nazionale discute ed approva bilancio preventivo ed il conto consuntivo, delibera sulle direttive e sulle questioni di carattere generale, nomina i componenti del Comitato nazionale ed il Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione nazionale. L'Assemblea nazionale sara' convocata per la prima volta in Roma entro sessanta giorni dalla data di liberazione dell'Italia e successivamente nelle localita' di volta in volta stabilite.