(Statuto dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
  L'Assemblea  nazionale  e'  composta  dei  delegati  delle  Sezioni
comunali. 
 
  Ogni Sezione comunale invia un proprio delegato;  se  i  soci  sono
piu' di cento, puo' inviare un delegato ogni cento  soci  o  frazione
superiore ai cinquanta. 
 
  L'Assemblea nazionale e' convocata dal  Comitato  nazionale  almeno
una volta all'anno  entro  tre  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio
sociale con un preavviso di  almeno  quindici  giorni.  Deve  inoltre
essere convocata dal Comitato  nazionale  quando  se  ne  ravvisi  la
necessita' o quando ne e'  fatta  richiesta  motivata  dalle  Sezioni
comunali rappresentanti almeno un decimo dei soci. 
 
  Le deliberazioni dell'Assemblea nazionale sono prese a  maggioranza
di voti e  con  la  presenza  dei  delegati  delle  Sezioni  comunali
rappresentanti almeno la meta' dei soci. In seconda  convocazione  le
deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. 
 
  Il presidente dell'Assemblea nazionale e' eletto di volta in volta. 
 
  L'Assemblea nazionale discute ed approva bilancio preventivo ed  il
conto consuntivo, delibera  sulle  direttive  e  sulle  questioni  di
carattere generale, nomina i componenti del Comitato nazionale ed  il
Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione nazionale. 
 
  L'Assemblea nazionale sara' convocata per la prima  volta  in  Roma
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  liberazione  dell'Italia  e
successivamente nelle localita' di volta in volta stabilite.