Art. 5. Il Comitato nazionale e' eletto dall'Assemblea nazionale ed e' composto di - quindici membri effettivi e cinque supplenti. Esso sceglie fra i suoi membri un segretario nazionale, un vice-segretario nazionale ed un segretario generale amministrativo. I membri del Comitato nazionale durano in carica due anni. L'Assemblea nazionale ha facolta', in qualsiasi momento, di revocare il mandato ai membri del Comitato nazionale. Il Comitato nazionale si riunisce ordinariamente a Roma una volta al mese, ed in via straordinaria quando il segretario nazionale oppure cinque membri o i revisori dei conti ne ravvisino l'opportunita'. La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno tre giorni. Il Comitato nazionale e' l'organo esecutivo dell'Assemblea nazionale e ad esso spetta: a) provvedere all'attuazione degli scopi sociali stabilendo le norme e le direttive da trasmettere ai Comitati provinciali; b) controllare le attivita' dei Comitati provinciali; c) redigere annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Associazione da presentare per la discussione ed approvazione all'Assemblea nazionale; d) ratificare annualmente i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei Comitati provinciali; e) fare da arbitro in ogni vertenza che sorgesse in seno all'Associazione; f) adottare tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ed il buon funzionamento dell'Associazione.