(Statuto dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
  Il Comitato nazionale e'  eletto  dall'Assemblea  nazionale  ed  e'
composto di 
  - quindici membri effettivi e cinque supplenti. 
 
  Esso  sceglie  fra  i  suoi  membri  un  segretario  nazionale,  un
vice-segretario nazionale ed un segretario generale amministrativo. 
 
  I membri del Comitato nazionale durano in carica due anni. 
 
  L'Assemblea  nazionale  ha  facolta',  in  qualsiasi  momento,   di
revocare il mandato ai membri del Comitato nazionale. 
 
  Il Comitato nazionale si riunisce ordinariamente a Roma  una  volta
al mese, ed in  via  straordinaria  quando  il  segretario  nazionale
oppure  cinque  membri  o  i  revisori   dei   conti   ne   ravvisino
l'opportunita'. La convocazione deve essere fatta con un preavviso di
almeno tre giorni. 
 
  Il  Comitato  nazionale  e'   l'organo   esecutivo   dell'Assemblea
nazionale e ad esso spetta: 
    a) provvedere all'attuazione degli scopi  sociali  stabilendo  le
norme e le direttive da trasmettere ai Comitati provinciali; 
    b) controllare le attivita' dei Comitati provinciali; 
    c) redigere  annualmente  il  bilancio  preventivo  ed  il  conto
consuntivo dell'Associazione da  presentare  per  la  discussione  ed
approvazione all'Assemblea nazionale; 
    d)  ratificare  annualmente  i  bilanci  preventivi  ed  i  conti
consuntivi dei Comitati provinciali; 
    e) fare  da  arbitro  in  ogni  vertenza  che  sorgesse  in  seno
all'Associazione; 
    f) adottare tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione
ed il buon funzionamento dell'Associazione.