(Statuto dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia-art. 8)
                               Art. 8. 
 
  In  ciascuna  provincia  l'Assemblea  provinciale  e'  formata  dai
delegati delle Sezioni comunali; se i soci sono  piu'  di  venti,  le
Sezioni inviano un delegato ogni venti soci o frazione di venti. 
 
  L'Assemblea provinciale e' convocata in  via  ordinaria  una  volta
all'anno, nella localita' stabilita dal Comitato provinciale,  e,  in
via straordinaria, anche su richiesta del Comitato  nazionale  o,  su
richiesta  motivata  delle  Sezioni  comunali  in   un   numero   che
rappresenti almeno un decimo dei soci della provincia. 
 
  La  convocazione  deve  essere  effettuata  con  un  preavviso  non
inferiore a dieci giorni. 
 
  Per la validita'  delle  deliberazioni  dell'Assemblea  provinciale
valgono  le  norme  stabilite  per  le  deliberazioni  dell'Assemblea
nazionale. 
 
  Il presidente dell'Assemblea provinciale  e'  eletto  di  volta  in
volta.