Art. 8. In ciascuna provincia l'Assemblea provinciale e' formata dai delegati delle Sezioni comunali; se i soci sono piu' di venti, le Sezioni inviano un delegato ogni venti soci o frazione di venti. L'Assemblea provinciale e' convocata in via ordinaria una volta all'anno, nella localita' stabilita dal Comitato provinciale, e, in via straordinaria, anche su richiesta del Comitato nazionale o, su richiesta motivata delle Sezioni comunali in un numero che rappresenti almeno un decimo dei soci della provincia. La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni. Per la validita' delle deliberazioni dell'Assemblea provinciale valgono le norme stabilite per le deliberazioni dell'Assemblea nazionale. Il presidente dell'Assemblea provinciale e' eletto di volta in volta.