UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58: Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Sono sottoposti ad epurazione i membri delle accademie degli istituti e delle associazioni di scienze, lettere ed arti legalmente riconosciuti. Il Ministro per la pubblica istruzione, sentita una commissione di membri accademici nominati con suo decreto in base a desiguazioni fatte dal presidente o dal commissario dell'ente nel quale si deve procedere alla epurazione, stabilisce, con giudizio definitivo e insindacabile, quali membri debbano essere radiati, sia per essere entrati a far parte dell'ente senza titoli adeguati, sia per aver tenuto durante il periodo fascista una condotta non conforme al prestigio accademico, tenendo particolare conto della loro partecipazione ad accademie o istituti creati dal regime fascista o ad esso ispirati. Il provvedimento di radiazione dei membri delle accademie e degli enti culturali designati per la epurazione e' adottato con le stesse formalita' del provvedimento con il quale essi furono nominati.