Art. 5. 
 
  I premi di solidarieta' nazionale verranno pagati per tutta la zona
non sottoposta al Governo Militare  Alleato  dai  rappresentanti  dei
Ministero dell'Italia occupata distaccati in ogni provincia. 
 
  Per l'erogazione dei premi i rappresentanti militari del  Ministero
dell'Italia occupata, nei casi di cui all'art. 1,  si  baseranno  sui
ruolini dei patrioti  compilati  a  cura  delle  brigate  partigiane,
vistati dal Comando regionale del Corpo volontari della liberta',  e,
nei casi di cui all'art.  3,  sulle  liste  presentate  dallo  stesso
Comando regionale Corpo volontari della liberta', che dovranno essere
corredate da documentazione legale, o, in  mancanza  da  atti  notori
legalmente raccolti.