Art. 5. I premi di solidarieta' nazionale verranno pagati per tutta la zona non sottoposta al Governo Militare Alleato dai rappresentanti dei Ministero dell'Italia occupata distaccati in ogni provincia. Per l'erogazione dei premi i rappresentanti militari del Ministero dell'Italia occupata, nei casi di cui all'art. 1, si baseranno sui ruolini dei patrioti compilati a cura delle brigate partigiane, vistati dal Comando regionale del Corpo volontari della liberta', e, nei casi di cui all'art. 3, sulle liste presentate dallo stesso Comando regionale Corpo volontari della liberta', che dovranno essere corredate da documentazione legale, o, in mancanza da atti notori legalmente raccolti.