Art. 8. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Nei territori non trasferiti all'Amministrazione italiana entrera' in vigore il giorno in cui esso sara', reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge detto Stato. Dato a Roma, addi' 20 giugno 1945 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI - SCOCCIMARRO - SOLERI - CASATI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° agosto 1945 Atti dei Governo, registro n. 5, foglio n. 81. - FRASCA