Art. 8. 
 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
 
  Nei territori non trasferiti all'Amministrazione italiana  entrera'
in vigore il giorno in cui esso sara', reso esecutivo  con  ordinanza
del Governo Militare Alleato. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare come legge detto Stato. 
 
  Dato a Roma, addi' 20 giugno 1945 
 
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                               BONOMI - SCOCCIMARRO - SOLERI - CASATI 
 
  Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° agosto 1945 
  Atti dei Governo, registro n. 5, foglio n. 81. - FRASCA