Art. 5. 
 
  Sono  istituite  presso  il  Ministero  per  la  Costituente   una,
Commissione per la elaborazione della legge  elettorale  politica,  e
Commissioni di studio per predisporre gli elementi di cui all'art. 2.
Tali Commissioni saranno nominate con decreto  del  Ministro  per  la
Costituente, sentito il Consiglio dei Ministri.