Art. 6. Il Ministero per la Costituente provvede al funzionamento dei propri servizi con personale comandato da altre Amministrazioni dello Stato e con personale avventizio assunto secondo le norme del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e' successive modificazioni. Al Gabinetto del Ministro per la Costituente si applicano le norme del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335, e successive modificazioni. Le tabelle del personale comandato e del personale avventizio sono approvate con decreto del Ministro per la Costituente, di concerto con quello per il tesoro.