Art. 6. 
 
  Il Ministero per  la  Costituente  provvede  al  funzionamento  dei
propri servizi con personale comandato da altre Amministrazioni dello
Stato e con personale avventizio assunto  secondo  le  norme  del  R.
decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e' successive modificazioni. 
 
  Al Gabinetto del Ministro per la Costituente si applicano le  norme
del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n.  335,  e
successive modificazioni. 
 
  Le tabelle del personale comandato e del personale avventizio  sono
approvate con decreto del Ministro per la  Costituente,  di  concerto
con quello per il tesoro.