Art. 5. Il cessionario che intende avvalersi delle facolta' di cui all'art. 3 del presente decreto, dovra' almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di diritto esclusivo di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, darne comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autore o ai suoi eredi e legatari e all'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica. Qualora il cessionario si trovi per causa di forza maggiore nella impossibilita' di effettuare la predetta comunicazione all'autore o ai suoi eredi e legatari, questa sara' sostituita dall'inserzione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale. Adempiute tali formalita', il cessionario potra' continuare nell'esercizio dei diritti esclusivi per il periodo di maggiore estensione della durata del diritto d'autore, salva la facolta' dell'autore o dei suoi eredi e legatari di far valere il diritto al corrispettivo secondo le disposizioni del presente decreto.