Art. 2. 
 
  L'abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia  accertata  la
morte fisiologica ovvero la permanente improduttivita' dovuta a cause
non rimovibili e di quelli che, per eccessiva fittezza dell'impianto,
rechino danno all'oliveto, puo' essere autorizzato dal Prefetto della
provincia, a seguito di accertamento sulla esistenza delle condizioni
stesse, compiuto dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e  su
parere conforme dei Comitato provinciale dell'agricoltura.