Art. 2. L'abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttivita' dovuta a cause non rimovibili e di quelli che, per eccessiva fittezza dell'impianto, rechino danno all'oliveto, puo' essere autorizzato dal Prefetto della provincia, a seguito di accertamento sulla esistenza delle condizioni stesse, compiuto dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e su parere conforme dei Comitato provinciale dell'agricoltura.