Art. 4. 
 
  Chiunque  abbatte  alberi  di  olivo  senza  averne   ottenuta   la
preventiva autorizzazione, o  nel  caso  previsto  dall'art.  3,  non
esegue il reimpianto con le modalita' e nel  termine  prescritti,  e'
punito con l'ammenda per un importo  uguale  al  decuplo  del  valore
delle piante abbattute, considerate pero' in piena produttivita',  da
stabilirsi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura,