Art. 11. Per coloro che, essendo cittadini italiani, abbiano fatto parte di movimenti partigiani in altri paesi europei, la Commissione competente potra' derogare ai requisiti di tempo previsti negli articoli precedenti. Le qualifiche non sono concesse a chi, pur avendo i requisiti di partigiano o di patriota, ne e' divenuto indegno per la sua condotta morale.