Art. 15. 
 
  Le designazioni di cui agli articoli 1 e 2 dovranno avvenire  entro
15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.  In  mancanza,
il Presidente del Consiglio dei Ministri provvedera'  d'ufficio  alla
nomina su designazione del Ministero dell'assistenza post-bellica.