Art. 4. Contro le decisioni delle Commissioni di cui agli articoli precedenti e' ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado con sede in Roma. Essa e' nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composta di un presidente scelti tra i partigiani e di sei membri dei quali tre designati dai tre Ministri delle Forze armate e tre in rappresentanza dei partigiani.