Art. 2. Gli organici dei comuni di San Giovanni di Bieda o di Bieda saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti e dei gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai comuni di San Giovanni di Bieda e di Bieda anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 26 agosto 1927, n. 1489. Il personale, gia' in servizio presso il comune di Bieda e che eventualmente sara' inquadrato nei predetti organici, dovra' avere la posizione gerarchica e il trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.