Art. 2. 
 
  Gli organici dei comuni di San Giovanni di Bieda o di Bieda saranno
stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. 
 
  Il numero dei posti  e  dei  gradi  relativi  non  potranno  essere
superiori,  rispettivamente,  a  quelli  organicamente  assegnati  ai
comuni di San Giovanni di Bieda e di Bieda  anteriormente  alla  loro
fusione disposta con R. decreto 26 agosto 1927, n. 1489. 
 
  Il personale, gia' in servizio presso il  comune  di  Bieda  e  che
eventualmente sara' inquadrato nei predetti organici, dovra' avere la
posizione gerarchica e  il  trattamento  economico  non  superiori  a
quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.