Art. 10. 
 
  L'attivita' amministrativa della «Valle d'Aosta»  non  soggetta  al
controllo  di  merito  da  parte  dell'autorita',   governativa;   il
controllo  di  legittimita'  e'  esercitato  dal  Comitato   previsto
nell'articolo  precedente,  che,  a  tale  •  scopo,  puo'   disporre
ispezioni. 
 
  Restano ferme, nei  riguardi  dell'attivita'  amministrativa  della
«Valle d'Aosta», tutte le guarentigie giurisdizionali previste  dalle
leggi dello Stato. Con  separato  provvedimento  legislativo  saranno
determinati gli organi ai quali  verranno  devolute  le  attribuzioni
giurisdizionali  attualmente  spettanti   alla   Giunta   provinciale
amministrativa e al Consiglio di prefettura.