Art. 12. 
 
  Ferme le attribuzioni  delle  amministrazioni  comunali,  la  Valle
d'Aosta ha competenza amministrativa nelle seguenti materie: 
 
  1) sanita' ed igiene; 
 
  2)  vigilanza  e  tutela  delle  istituzioni  di  assistenza  e  di
beneficenza pubblica, che esplicano  la  loro  attivita'  nell'ambito
della Valle; 
 
  3)  nomina,  revoca  e  dispensa  dei  giudici   conciliatori,   ed
autorizzazione  all'esercizio  delle  funzioni   cancelliere   e   di
ufficiale giudiziario di conciliazione; 
 
  4) istruzione elementare e media; 
 
  5) costruzione e manutenzione di strade e di  opere  idrauliche  ed
atri lavori pubblici di interesse della Valle; 
 
  6) servizi  forestali  e  dell'agricoltura  salve  le  disposizioni
relative agli ammassi, iniziative per la  protezione  e  l'incremento
della fauna e del patrimonio  ittico  della  Valle,  e  gestione  del
vocale ispettorato dell'agricoltura; 
 
  7) iniziative per la valorizzazione dei prodotti locali  e  per  la
difesa dei prodotti tipici della Valle, raccolta di dati  statistici,
predisposizione di piani pluriennali di produzione,  e  coordinamento
delle attivita', economiche che si esplicano nell'ambito della Valle; 
 
  8) iniziativa per la creazione e l'eventuale gestione  di  istituti
locali di case popolari, con patrimonio separato; 
 
  9) iniziative in materia turistica, vigilanza  alberghiera,  tutela
del paesaggio e vigilanza  sulla  conservazione  delle  antichita'  e
delle opere artistiche; 
 
  10) gestione; a mezzo di aziende speciali, di servizi  pubblici  di
natura industriale o commerciale, relativi  ad  acquedotti,  impianti
gli  energia  elettrica;  ferrovie  secondarie,   tranvie   e   linee
automobilistiche locali, linee telefoniche locali, silos, lavorazione
di prodotti alimentari; 
 
  11) tutte le attribuzioni che le leggi  vigenti  conferiscono  alla
provincia.