Art. 17. 
 
  Nella Valle d'Aosta  e'  consentito  il  libero  uso  della  lingua
francese, nei rapporti con le autorita' politiche,  amministrative  e
giudiziarie. 
 
  Gli atti  pubblici  possono  essere  redatti  in  lingua  francese,
eccettuate le sentenze dell'autorita' giudiziaria.