Art. 2. 
 
  La «Valle d'Aosta» ha personalita' giuridica ed ha  un  ordinamento
particolare, secondo le disposizioni degli articoli  seguenti,  entro
l'unita' politica dello Stato italiano, sulla  base  dell'eguaglianza
dei diritti di tutti i cittadini italiani e dei principi  democratici
che ispirano la vita della Nazione.