Art. 3. 
 
  La  «Valle  d'Aosta»  e'  retta  da  un  Consiglio,  costituito  di
venticinque membri, eletti in base alle norme che saranno emanate con
separato provvedimento legislativo. 
 
  Il Consiglio della Valle nomina nel suo seno il  presidente  e  una
Giunta di cinque membri.