Art. 2. 
 
  Gli organici del ricostituito comune di  Valle  dell'Angelo  e  del
Comune di Piaggine saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la  Giunta
provinciale amministrativa. 
 
  Il numero dei  posti  ed  i  gradi  relativi  non  potranno  essere
superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai  comuni
di Valle dell'Angelo e di Piaggine anteriormente  alla  loro  fusione
disposta con R. decreto 13 dicembre 1928, n. 3176. 
 
  Al personale, gia' in servizio presso il  comune  di  Piaggine  che
eventualmente sara' inquadrato nei predetti  organici,  non  potranno
essere  attribuiti  posizione  gerarchica  e  trattamento   economico
superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.