Art. 2. Gli organici del ricostituito comune di Valle dell'Angelo e del Comune di Piaggine saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Valle dell'Angelo e di Piaggine anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 13 dicembre 1928, n. 3176. Al personale, gia' in servizio presso il comune di Piaggine che eventualmente sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.