Art. 11. 
 
  All'art. 166 del Codice di procedura penale e'  aggiunto  il  comma
seguente: 
  « Qualora si tratti di un mandato o di un ordine  di  comparizione,
ovvero  di  un  decreto  di  citazione  che  non  sia  diretto   alla
presentazione in giudizio  dell'imputato  o  delle  altre  parti,  il
giudice o il pubblico ministero  puo'  disporne  la  notificazione  a
mezzo della polizia giudiziaria. In tal caso l'atto,  insieme  ad  un
numero a copie uguale a quello delle persone alle quali  deve  essere
notificato, e' rimesso all'ufficio di polizia giudiziaria  competente
per territorio. Questo delega per l'esecuzione uno dei propri agenti,
il quale e'  tenuto  ad  osservare  le  disposizioni  degli  articoli
seguenti ».