Art. 13. Il primo comma dell'art. 374 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: « Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria, e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti al tribunale o al pretore competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale ».