Art. 7. 
 
  L'art. 162 del Codice penale e' sostituito dal seguente: 
  «Nelle contravvenzioni, per le quali la legge  stabilisce  la  sola
pena dell'ammenda, il  contravventore  e'  ammesso  a  pagare,  prima
dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna,
una somma corrispondente alla terza  parte  del  massimo  della  pena
stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese
del procedimento. 
 
  Il pagamento estingue il reato ».