Art. 3. 
 
  I procedimenti di competenza del Tribunale militare territoriale di
guerra di La Spezia che, alla data del 1° novembre 1945,  saranno  in
corso presso il Tribunale militare territoriale di guerra di  Firenze
dovranno essere rimessi a quel Tribunale. 
 
  Rimarranno validi gli atti istruttori gia' compiuti. 
 
  Tuttavia i procedimenti ber i quali alla data predetta sara'  stata
gia' pronunciata sentenza di rinvio a giudizio od omessa richiesta di
citazione per il giudizio, rimarranno  di  competenza  del  Tribunale
militare territoriale di guerra di Firenze.