Art. 3. I procedimenti di competenza del Tribunale militare territoriale di guerra di La Spezia che, alla data del 1° novembre 1945, saranno in corso presso il Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze dovranno essere rimessi a quel Tribunale. Rimarranno validi gli atti istruttori gia' compiuti. Tuttavia i procedimenti ber i quali alla data predetta sara' stata gia' pronunciata sentenza di rinvio a giudizio od omessa richiesta di citazione per il giudizio, rimarranno di competenza del Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze.