Art. 4. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Per quanto dispongono gli articoli 2 e 3 il decreto entrera' in vigore nel giorno in cui sara' reso esecutivo con ordinanza della competente Autorita' Alleata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi', 14 settembre 1945 UMBERTO DI SAVOIA JACINI - DE COURTEN - CEVOLOTTO Vinto, il guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 novembre 1945 Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 2. - FRASCA