Art. 4. 
 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
 
  Per quanto dispongono gli articoli 2 e 3  il  decreto  entrera'  in
vigore nel giorno in cui sara' reso  esecutivo  con  ordinanza  della
competente Autorita' Alleata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
Regno. 
 
  Ordiniamo che presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia
inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi', 14 settembre 1945 
 
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                                      JACINI - DE COURTEN - CEVOLOTTO 
 
  Vinto, il guardasigilli: TOGLIATTI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 novembre 1945 
  Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 2. - FRASCA