Art. 2.

  L'organico  del  ricostituito comune di Goni e quello del comune di
San  Basilio  saranno  stabiliti  dal  Prefetto,  sentita  la  Giunta
provinciale amministrativa.
  Il  numero  dei  posti  ed  i  gradi  relativi  non potranno essere
superiori  rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni
suddetti  anteriormente  alla loro fusione disposta con R. decreto 31
maggio 1928, n. 1513.
  AI  personale  gia' in servizio presso il comune di San Basilio che
eventualmente  sara'  inquadrato  nei predetti organici, non potranno
essere   attribuiti  posizione  gerarchica  e  trattamento  economico
superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.