Art. 2. L'organico del ricostituito comune di Goni e quello del comune di San Basilio saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1513. AI personale gia' in servizio presso il comune di San Basilio che eventualmente sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.