Art. 2. L'organico del ricostituito comune di Paceco e quello del comune di Trapani saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Paceco e di Trapani anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 8 agosto 1938, n. 1329. Al personale gia' in servizio presso il comune di Trapani e che eventualmente sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.