Art. 2.

  L'organico del ricostituito comune di Paceco e quello del comune di
Trapani saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale
amministrativa.
  Il  numero  dei  posti  ed  i  gradi  relativi  non potranno essere
superiori  rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni
di  Paceco  e di Trapani anteriormente alla loro fusione disposta con
R. decreto 8 agosto 1938, n. 1329.
  Al  personale  gia'  in  servizio presso il comune di Trapani e che
eventualmente  sara'  inquadrato  nei predetti organici, non potranno
essere   attribuiti  posizione  gerarchica  e  trattamento  economico
superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.