Art. 2. L'organico del ricostituito comune di Assolo e quello del comune di Senis saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti, anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 13 maggio 1928, n. 1164. Al personale gia' in servizio presso il comune di Senis, che eventualmente sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell inquadramento medesimo.