Art. 2.

  L'organico del ricostituito comune di Assolo e quello del comune di
Senis  saranno  stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale
amministrativa  Il  numero dei posti ed i gradi relativi non potranno
essere  superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai
Comuni  suddetti,  anteriormente  alla  loro  fusione disposta con R.
decreto 13 maggio 1928, n. 1164.
  Al  personale  gia'  in  servizio  presso  il  comune di Senis, che
eventualmente  sara'  inquadrato  nei predetti organici, non potranno
essere   attribuiti  posizione  gerarchica  e  trattamento  economico
superiori a quelli goduti all'atto dell inquadramento medesimo.