Art. 2.

  L'organico  del ricostituito comune di Zerfaliu e quello del comune
di  Solarussa  saranno  stabiliti  dal  Prefetto,  sentita  la Giunta
provinciale amministrativa.
  Il  numero  dei  posti  e  i  gradi  relativi  non  potranno essere
superiori  rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni
suddetti  anteriormente  alla loro fusione disposta con R. decreto 29
luglio 1927, n. 1453.
  Al  personale  gia'  in servizio presso il comune di Solarussa, che
eventualmente  sara'  inquadrato  nei predetti organici, non potranno
essere   attribuiti  posizione  gerarchica  e  trattamento  economico
superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.