Art. 2. L'organico del ricostituito comune di Noragugume e quello del comune di Dualchi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati ai comuni di Noragugume e di Dualchi anteriormente alla loro fusione con il comune di Borori, disposta con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 221. Al personale gia' in servizio presso il comune di Dualchi, che eventualmente sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.