Art. 2.

  L'organico  del  ricostituito  comune  di  Noragugume  e quello del
comune  di  Dualchi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta
provinciale amministrativa.
  Il  numero  dei  posti  ed  i  gradi  relativi  non potranno essere
superiori  a quelli organicamente assegnati ai comuni di Noragugume e
di  Dualchi  anteriormente alla loro fusione con il comune di Borori,
disposta con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 221.
  Al  personale  gia'  in  servizio  presso il comune di Dualchi, che
eventualmente  sara'  inquadrato  nei predetti organici, non potranno
essere   attribuiti  posizione  gerarchica  e  trattamento  economico
superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.