Art. 2. 
 
  L'organico del ricostituito comune di  Ula',  Tirso  e  quello  del
comune di Busachi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita  la  Giunta
provinciale amministrativa. 
  Il numero dei posti  e  dei  gradi  relativi  non  potranno  essere
superiori,  rispettivamente,  a  quelli  organicamente  assegnati  ai
comuni di Busachi e  Ula'  Tirso,  anteriormente  alla  loro  fusione
disposta con R. decreto 13 maggio 1928, n. 1158. 
  Al personale gia' in servizio presso il comune  di  Busachi  e  che
eventualmente sara' inquadrato nei  predetti  organici  non  potranno
essere  attribuiti  posizione  gerarchica  e  trattamento   economico
superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.