Art. 2. L'organico del ricostituito comune di Ula', Tirso e quello del comune di Busachi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti e dei gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai comuni di Busachi e Ula' Tirso, anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 13 maggio 1928, n. 1158. Al personale gia' in servizio presso il comune di Busachi e che eventualmente sara' inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.