Art. 2. 
 
  L'organico del ricostituito comune di  Macchiavalfortore  e  quello
del comune di S. Elia  a  Pianisi  saranno  stabiliti  dal  Prefetto,
sentita la Giunta provinciale amministrativa. 
  Il numero dei  posti  ed  i  gradi  relativi  non  potranno  essere
superiori,  rispettivamente,  a  quelli  organicamente  assegnati  ai
Comuni suddetti  anteriormente  alla  oro  fusione  disposta  con  R.
decreto 10 maggio 1928, n. 1194. 
  Al personale gia' in servizio presso il comune di S. Elia a Pianisi
che  eventualmente  sara'  inquadrato  nei  predetti  organici,   non
potranno  esser  attribuiti  posizione   gerarchica   e   trattamento
economico  superiore  a  quelli  goduti  all'atto  dell'inquadramento
medesimo.