Art. 2. L'organico del ricostituito comune di Macchiavalfortore e quello del comune di S. Elia a Pianisi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla oro fusione disposta con R. decreto 10 maggio 1928, n. 1194. Al personale gia' in servizio presso il comune di S. Elia a Pianisi che eventualmente sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno esser attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiore a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.