Art. 2. 
 
  L'organico del ricostituito comune di Bauladu e quello  del  comune
di  Milis  saranno  stabiliti  dal  [Prefetto,  sentita   la   Giunta
provinciale amministrativa. 
  Il numero dei  posti  ed  i  gradi  relativi  non  potranno  essere
superiori,  rispettivamente,  a  quello  organicamente  assegnato  ai
comuni di Bauladu e Milis anteriormente alla  loro  fusione  disposta
con R. decreto 29 marzo 1928, n. 819. 
  Al personale gia'  in  servizio  presso  il  comune  di  Milis  che
eventualmente sara' inquadrato nei predetti  organici,  non  potranno
essere  attribuiti  posizione  gerarchica  e  trattamento   economico
superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.