Art. 13.

  Appena   ultimato  lo  scrutinio  dei  voti  del  "referendum",  il
presidente ne dichiara i risultati e ne fa certificazione nel verbale
che,  redatto  in  doppio  esemplare,  firmato  in  ciascun  foglio e
sottoscritto,  seduta  stante,  da  tutti  i  membri dell'ufficio, e'
immediatamente  chiuso  in un piego il quale dev'essere sigillato col
bollo   dell'ufficio  e  firmato  dal  presidente  e  da  almeno  due
scrutatori.   Sull'involucro   esterno   del   piego   sara'  apposta
l'indicazione: "verbale del "referendum" istituzionale".
  L'adunanza  e  poi sciolta e il presidente cura l'immediato inoltro
dei  verbali  e  degli  altri documenti inerenti al "referendum" agli
uffici   previsti   dall'art. 56,  comma 2°,  4°  e  5°  del  decreto
legislativo  Luogotenenziale  10 marzo  1946, n. 74, con le modalita'
ivi stabilite.