Art. 13. Appena ultimato lo scrutinio dei voti del "referendum", il presidente ne dichiara i risultati e ne fa certificazione nel verbale che, redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio, e' immediatamente chiuso in un piego il quale dev'essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori. Sull'involucro esterno del piego sara' apposta l'indicazione: "verbale del "referendum" istituzionale". L'adunanza e poi sciolta e il presidente cura l'immediato inoltro dei verbali e degli altri documenti inerenti al "referendum" agli uffici previsti dall'art. 56, comma 2°, 4° e 5° del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, con le modalita' ivi stabilite.