Art. 20.

  L'ultimo comma dell'art. 27 del decreto legislativo Luogotenenziale
10 marzo 1946, n. 74, e' abrogato e sostituito dal seguente:
  "Al  presidente  dell'ufficio elettorale dev'essere corrisposto dal
comune,  nel  quale l'ufficio stesso ha sede, un onorario giornaliero
di  L. 500, oltre il trattamento di missione spettante agli impiegati
dello   Stato   di   grado   5°,  a  norma  del  decreto  legislativo
Luogotenenziale  7 giugno  1945,  n. 320,  se  dovuto; agli impiegati
statali  di  grado  superiore al 5° spetta il trattamento di missione
inerente al grado rivestito.