Art. 20. L'ultimo comma dell'art. 27 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Al presidente dell'ufficio elettorale dev'essere corrisposto dal comune, nel quale l'ufficio stesso ha sede, un onorario giornaliero di L. 500, oltre il trattamento di missione spettante agli impiegati dello Stato di grado 5°, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, se dovuto; agli impiegati statali di grado superiore al 5° spetta il trattamento di missione inerente al grado rivestito.