Art. 2. Gli organici dei ricostituiti comuni di Torricella Verzate, Oliva Gessi e Bagnaria ed i nuovi organici dei comuni di Corvino San Quirico e Varzi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale, amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione. Al personale gia' in servizio presso i comuni di Corvino San Quirico e Varzi e che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.