Art. 2. 
 
  Gli organici dei ricostituiti comuni di Torricella  Verzate,  Oliva
Gessi e Bagnaria ed i  nuovi  organici  dei  comuni  di  Corvino  San
Quirico e Varzi saranno stabiliti dal  Prefetto,  sentita  la  Giunta
provinciale, amministrativa. 
  Il numero dei  posti  ed  i  gradi  relativi  non  potranno  essere
superiori,  rispettivamente,  a  quelli  organicamente  assegnati  ai
Comuni predetti anteriormente alla loro fusione. 
  Al personale gia' in  servizio  presso  i  comuni  di  Corvino  San
Quirico e Varzi e che sara' inquadrato  nei  predetti  organici,  non
potranno  essere  attribuiti  posizione  gerarchica   e   trattamento
economico  superiori  a  quelli  goduti  all'atto  dell'inquadramento
medesimo.