Art. 2.

  Il  Ministero  dei  trasporti,  Servizi  o approvvigionamenti delle
ferrovie dello Stato provvedera', di intesa col Ministero del tesoro,
alla liquidazione della gestione relativa alla raccolta delle campane
effettuata  in  base al regio decreto 23 aprile 1942, n. 505, nonche'
alla  gestione  inerente alla restituzione delle campane agli Enti di
culto ed alle altre operazioni previste nel presente decreto.
  Non  si  applicano  in  materia  le disposizioni che prescrivono il
parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.