Art. 2. Il Ministero dei trasporti, Servizi o approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato provvedera', di intesa col Ministero del tesoro, alla liquidazione della gestione relativa alla raccolta delle campane effettuata in base al regio decreto 23 aprile 1942, n. 505, nonche' alla gestione inerente alla restituzione delle campane agli Enti di culto ed alle altre operazioni previste nel presente decreto. Non si applicano in materia le disposizioni che prescrivono il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.