Art. 3.

  In  esecuzione  di  quanto  disposto  negli articoli precedenti, il
Ministero  dei  trasporti, Servizio approvvigionamenti delle ferrovie
dello Stato, e' autorizzato a provvedere:
    1) all'acquisto  sui  mercati estero e nazionale, rispettivamente
di  intesa  con  i  Ministeri  per  il  commercio  con l'estero e per
l'industria   ed   il   commercio,  dei  metalli  occorrenti  per  la
fabbricazione   delle   campane  ed  alle  necessarie  operazioni  di
trasformazione e permuta, per ottenere pani titolati di bronzo adatti
allo scopo;
    2) alle  operazioni  di  fusione e di collocamento in opera delle
campane,  che  dovranno  avere  singolarmente  peso e caratteristiche
uguali  a  quelle raccolte. Per tali operazioni il Ministero suddetto
dovra'  servirsi di fonderie e ditte specializzate, previ accordi con
la  Pontificia  Commissione  centrale  per  l'arte  sacra  per quanto
riguarda  la  compilazione dei turni di fusione e per il collaudo del
suono delle campane stesse, demandato alla predetta Commissione.