Art. 3. In esecuzione di quanto disposto negli articoli precedenti, il Ministero dei trasporti, Servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato, e' autorizzato a provvedere: 1) all'acquisto sui mercati estero e nazionale, rispettivamente di intesa con i Ministeri per il commercio con l'estero e per l'industria ed il commercio, dei metalli occorrenti per la fabbricazione delle campane ed alle necessarie operazioni di trasformazione e permuta, per ottenere pani titolati di bronzo adatti allo scopo; 2) alle operazioni di fusione e di collocamento in opera delle campane, che dovranno avere singolarmente peso e caratteristiche uguali a quelle raccolte. Per tali operazioni il Ministero suddetto dovra' servirsi di fonderie e ditte specializzate, previ accordi con la Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra per quanto riguarda la compilazione dei turni di fusione e per il collaudo del suono delle campane stesse, demandato alla predetta Commissione.