Art. 6. Per gli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 le somme man mano occorrenti saranno anticipate dal Ministero dei trasporti, Direzione generale delle ferrovie dello Stato. La spesa relativa fara' carico allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e sara' ripartita in cinque esercizi finanziari, a decorrere dall'esercizio 1946-1947, entro il limite massimo di lire duecento milioni annue.