Art. 6.

  Per  gli  adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 le somme man
mano  occorrenti  saranno  anticipate  dal  Ministero  dei trasporti,
Direzione generale delle ferrovie dello Stato.
  La spesa relativa fara' carico allo stato di previsione della spesa
del  Ministero  del  tesoro  e  sara'  ripartita  in  cinque esercizi
finanziari,  a  decorrere  dall'esercizio  1946-1947, entro il limite
massimo di lire duecento milioni annue.