Art. 8. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 6 dicembre 1946 DE NICOLA DE GASPERI - BERTONE - ROMITA - FERRARI - MORANDI - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 dicembre 1946 Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 87. - FRASCA