Art. 8.

  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a disporre le variazioni
di  bilancio  occorrenti  per  l'attuazione del presente decreto, che
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 6 dicembre 1946

                              DE NICOLA

                                               DE GASPERI - BERTONE -
                                                   ROMITA - FERRARI -
                                                   MORANDI - CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 dicembre 1946
  Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 87. - FRASCA