Art. 2. 
 
  Gli organici dei ricostituiti comuni di San Nicola la Strada  e  di
San Marcellino ed i nuovi organici dei comuni di Caserta, Trentola, e
Frignano,  saranno  stabiliti  dal  Prefetto,   sentita   la   Giunta
provinciale amministrativa. 
  Il numero dei  posti  ed  i  gradi  relativi  non  potranno  essere
superiori,  rispettivamente,  a  quelli  organicamente  assegnati  ai
Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione. 
  Al personale gia' in servizio presso i comuni di Caserta,  Trentola
e Frignano che sara' inquadrato nei predetti organici,  non  potranno
essere  attribuiti  posizione  gerarchica  e  trattamento   economico
superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.