Art. 2. Gli organici dei ricostituiti comuni di San Nicola la Strada e di San Marcellino ed i nuovi organici dei comuni di Caserta, Trentola, e Frignano, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione. Al personale gia' in servizio presso i comuni di Caserta, Trentola e Frignano che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.